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martedì 5 ottobre 2010

Responsabilità e manipolabilità

dal sito Merateonline, oggetto della controversia
E' molto interessante la sentenza della cassazione che evidenzia il vuoto legislativo in merito alla responsabilità delle testate telematiche, equiparandole a blog e forum. Di seguito una sintesi del caso, così come spiegata dallo stesso MerateOnline la testata telematica "assolta" (grassetto mio):
Ieri sono state pubblicate le motivazione della sentenza  35511 con la quale la Cassazione, quinta sezione penale, il 16 luglio 2010 ribaltando la condanna inflitta sia in primo grado a Lecco (giudice Massimiliano Magliacani) che in Appello a Milano (Presidente Giuseppe Bocelli) ha mandato assolto il direttore di Merateonline Claudio Brambilla dal delitto di omesso controllo della pubblicazione della lettera di un lettore ritenuta diffamatoria dai destinatari, l'allora ministro della giustizia Roberto Castelli e Giuseppe Magni sindaco di Calco e collaboratore del ministro. Si è trattato di una sentenza senza rinvio perché chiara nei contenuti sia in punto di fatto che di diritto. Il disposto è ineccepibile: il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Una stampata di un sito web è manipolabile, a differenza di quanto avviene per le pubblicazioni cartacee, in buona sostanza il fatto contestato a Merate on line non è previsto dalla legge come reato e la testata non è condannabile
Ed ecco la sintesi del caso e delle sentenze nei due gradi di giudizio:
Nell'estate 2001 (Mol è nata il 1 giugno 2000) appare ( ?!? ) nella rubrica "Email " la lettera di un lettore con la quale si insinua che la notizia della buste contenente proiettili ricevute da Roberto Castelli e Giuseppe Magni è una bufala e che i due protagonisti della politica locale e nazionale l'avrebbero diffusa per farsi pubblicità. I due querelano, anche se poi Castelli spontaneamente ritira la denuncia. Giuseppe Magni no. Il direttore di Merateonline casca dalle nuvole e dichiara che non risulta che la lettera sia mai apparsa sul sito di Merateonline. Quindi non l'ha vista, non l'ha letta e non ne ha mai autorizzato la pubblicazione. Claudio Brambilla teme sia avvenuto un accesso non autorizzato da parte di un hacker che ha operato dall'esterno e presenta un esposto denuncia alla Procura di Lecco contro ignoti.

La sentenza di primo grado condanna Brambilla per omesso controllo. Il giudice Magliacani sorvola sull'assenza di alcuna prova certa che la lettera sia effettivamente apparsa sul sito. C'è una chiara sentenza della Cassazione, la 2912 del 16 febbraio 2004, che afferma la totale inattendibilità dell'esibizione di un foglio stampato tratto dalla schermata di un sito web se non certificato da un notaio o da un pubblico ufficiale che ne confermi l'origine e la data sia di pubblicazione che si stampa. Castelli e Magni hanno prodotto in giudizio solo una fotocopia di un testo non identificabile. Può averlo confezionato chiunque, in momento qualunque e per un qualsivoglia motivo. Manipolare un sito internet è facilissimo, basta conoscere un codice di accesso ed è fatta. Non è così per i giudici di Lecco e Milano e bisogna attendere la Suprema Corte per rimettere in linea fatti e ragionamenti, ivi inclusa una piccata censura sulle carenze procedurali e sugli aspetti gestionali del processo di primo grado. (da Merateonline)

Vi giro a questo punto il quesito posto da Galimberti su Il sole 24 ore sul tema, che coinvolge anche noi, autori di blog e gestori di "spazi virtuali" facilmente manipolabili da terze persone:
L'interpretazione della Corte, se vale per i direttori di testate online, vale a maggior ragione pure per i coordinatori di blog e forum, anche in questo caso salvi ovviamente i casi di concorso nel reato di diffamazione o comunque nell'attività criminosa dei partecipanti "virtuali".
In previsione di una futura regolamentazione della materia, la Cassazione pone anche un problema non secondario circa la interattività delle piattaforme digitali: come esigere ragionevolmente un controllo adeguato e costante da parte del responsabile del sito, considerata la facilità di interpolazione e di pubblicazione dei testi sul web?


venerdì 28 novembre 2008

La moltiplicazione dei pani e dei pesci


COME ORGANIZZARE IL LAVORO SU TURNI - DA 3 DIPENDENTI OTTENERE IL RISULTATO DI 4

Oggi parliamo, anche se in termini marginali, di un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore: l'organizzazione del lavoro su turni.

Proviamo a partire da qui:

I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero (Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).

Se il mondo del lavoro fosse perfetto, una sentenza della Cassazione, sarebbe sufficiente per riaffermare i diritti di un turnista; la realtà purtroppo è differente.
Quando il costo del lavoro diventa insostenibile per un'azienda, l'imprenditore decide di ottimizzare le risorse a sua disposizione pianificando l'avvicendamento dei suoi dipendenti con modalità estemporanee. Per fare un esempio, se si rende necessario coprire 24 ore di lavoro su 7 giorni a settimana e si hanno a disposizione 3 unità non sarà mai possibile, con 8 ore di lavoro al giorno cadauno, farli riposare, le soluzioni che si prospettano sono 2 -
  • Assumere una quarta persona, in modo tale da poter gestire i riposi spettanti a tutti;
  • Allungare l'orario di lavoro da 8 a 12 ore così da poter gestire i riposi di 3 persone e risparmiare quindi in termini di costi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende medio-piccole optano per il secondo caso. E' la strada più rischiosa ma, paradossalmente, si è più predisposti a rischiare sanzioni e vertenze piuttosto che vedere sfumare margini (seppur esigui) di guadagno.

Questo modus operandi porta ad un altro problema, l'alto tasso di malattia, o meglio, il dipendente, sottoposto a stress visto il carico di ore lavorate si ammala molto più che il dipendente con orari fissi. La reazione a catena ormai è innescata. Per coprire il turno di un collega malato gli altri due sono costretti a lavorare ininterrottamente fino al rientro del mutuato. E prevedibile a questo punto, che presto anche i due sani si ammaleranno, (se intenzionalmente o meno, non sta a me giudicarlo). Cominceranno a lamentarsi per il carico di ore e per i riposi che non possono godere, inizieranno a soffrire del fatto che la loro qualità di vita in termini privati ha raggiunto livelli inumani e cercheranno con ogni mezzo di ritagliarsi quegli spazi che spettano loro di diritto ma dei quali non possono usufruire. Fattostà che a questo punto, per tutelarsi e per evitare che gli impiegati diano forfait uno degli strumenti utilizzato sovente dal datore di lavoro è la pianificazione dei turni con scarso preavviso. Alcuni pianificano settimanalmente, altri ogni tre giorni, altri ancora addirittura oggi per domani.

Il beneficio tratto dall'imprenditore "illuminato" è quello di tenere sempre in scacco il dipendente, mantenendolo in regime di eterna reperibilità.

Non mi piace parlare con cognizione di causa, non è mia abitudine raccontare di cose che non ho visto ma delle quali ho solo sentito parlare. Sono testimone oculare di questa speculazione perpetrata ai danni di persone che hanno bisogno di lavorare, per due lunghi anni ho organizzato piani di lavoro con direttive impartite da un'azienda senza scrupoli, che sfrutta la gente e la priva di tutti quei privilegi che un cittadino italiano, onesto e produttivo si merita.

Perchè il Legislatore, l'Esecutivo e la Magistratura sono immobili davanti a fenomeni di questo genere? Perchè, dobbiamo, pur di guadagnare qualcosa, subire "regole" medievali, da servi della gleba?

Non venite a dire che è colpa della recessione, sono tutte cazzate! la colpa è nostra, di tutti noi. E' la nostra paura, che si chiami "mutuo da pagare" o "tasse scolastiche dei figli" o "frigorifero da cambiare" si tramuta nell'orrore di una vita fatta di soprusi e insoddisfazione.



giovedì 27 novembre 2008

La sospensione cautelativa

Di Chica Mala

(...) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del CCNL applicato, attesa la gravità dell'accaduto, Lei viene sospesa cautelativamente dalla prestazione per sei giorni con effetto di cessazione del Suo stato di malattia. In tale periodo, Le verrà corrisposta regolarmente la retribuzione.
Distinti saluti.
"La Società"

A seguito di una discussione telefonica con una collega, avvenuta peraltro su un dispositivo mobile di proprietà della sanzionata, la lavoratrice viene messa in regime di sospensione cautelare.

In parole povere, il datore di lavoro ha facoltà unilaterale di di allontanare dall'azienda - per il tempo strettamente necessario - il lavoratore durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in azienda del lavoratore possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori turbamenti.

Orbene. la lavoratrice, dopo aver depositato insieme al suo rappresentante sindacale le controdeduzioni ed esauriti i sei giorni del provvedimento, torna a lavorare come da lettera consegnata a mano:

"La società" nella persona del suo rapp.te legale, nel confermare che Ella potrà riprendere regolare servizio al termine del periodo di sospensione disposto con lettera del (....), dispone che, in attesa delle definizioni che saranno prese in ordine al procedimento disciplinare che La riguarda, tale servizio dovra' essere svolto presso la sede della (....) con orario di lavoro (....)
timbro e firma

Non sono certo una cultrice della materia ma, ho provato a documentarmi e ci sono alcune cose che non mi tornano:

  • è da escludersi che la sospensione abbia natura di sanzione disciplinare, onde l'applicazione della sospensione non deve essere preceduta dalla procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, il che - del resto - è abbastanza ovvio, posto che la sospensione ha la specifica funzione di evitare la presenza del lavoratore in azienda per il tempo necessario all'esaurimento della procedura, onde del tutto illogico sarebbe pretendere l'adozione di una procedura disciplinare per la stessa applicazione della sospensione. Per questo tipo di sospensione l'applicazione va in genere sempre inserita nell'ambito di una procedura disciplinare, per cui nessun provvedimento del genere può essere adottato nei confronti del lavoratore, se questi non sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare.

E da qui deduco che l'istituto della sospensione cautelare sia stato utilizzato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per mettere in atto il provvedimento disciplinare vero e proprio che, ovviamente non può e non deve essere questo ma ben altro.

  • La sospensione cautelare c.d. propedeutica o funzionale all’esercizio del potere disciplinare non può che essere adottata in via strettamente strumentale ad un possibile futuro licenziamento, onde la sospensione cautelare non potrà mai essere applicata, non solo in assenza di contestazione degli addebiti, ma anche ove gli addebiti contestati non siano comunque suscettibili di condurre al licenziamento, atteso che può essere tutelata l'esigenza aziendale di allontanare il dipendente - teoricamente passibile di licenziamento - ma non può certo, tramite la sospensione cautelare, essere tutelata ogni e qualsiasi esigenza di sospendere immediatamente il rapporto

Si suppone leggendo il paragrafo sopra, che il fine ultimo è il licenziamento della dipendente. Ma, è possibile che una discussione seppur animata possa dare al datore di lavoro questo potere? Inoltre, perchè far tornare al lavoro la dipendente se la procedura non è ancora conclusa? Peraltro mettendola in una stanza con solo una sedia, una scrivania, un telefono, un bloc notes e quattro penne biro? ma...

  • la Suprema Corte (6), si esprime in tal senso: "la sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale, se non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può essere applicata dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, solo nel senso che egli può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore stesso, ferma peraltro la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione in relazione al perdurante rapporto di lavoro, laddove, invece, se normativamente o convenzionalmente prevista, può legittimare - oltre alla sospensione dell'attività lavorativa - anche quella della controprestazione retributiva, se espressamente contemplata. La relativa durata è limitata al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura cui la sospensione accede e la sua efficacia è destinata ad esaurirsi non appena tale procedura sia ultimata, con l'ulteriore conseguenza che, se interviene il licenziamento del lavoratore, il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente ossia alla data di sospensione cautelare del dipendente, mentre se non interviene alcun licenziamento, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni sono rimaste sospese, salvo il risarcimento del danno, ove sia ravvisabile altresì violazione degli obblighi di correttezza e lealtà, ovvero per lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività lavorativa con i conseguenti riflessi professionali"(così Cass. sez. un. n. 3319/1986).

Diciamo, in termini del tutto ipotetici, che domani sia l'ultimo giorno utile per la chiusura della procedura. la dipendente ha ripreso la sua attività lavorativa, seppur in totale isolamento già da due giorni. Si deve aspettare una lettera di licenziamento retroattiva, cioè con la data di 15 giorni fa?

Forse ho capito male, ma da quello che ho letto sembra proprio di si.

Di certo sarà l'organo competente, a tempo debito, colui che giudicherà la legittimità di tutta questa storia, naturalmente vagliando tutti gli aspetti contrattuali che qui non sono stati esposti per brevità, sta di fatto che, e questo è un parere del tutto personale, il mondo del lavoro è diventato una savana piena di sciacalli pronti ad avventarsi sulle carcasse dei lavoratori, sempre più vessati, sempre più oppressi.



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