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giovedì 27 novembre 2008

La sospensione cautelativa

Di Chica Mala

(...) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del CCNL applicato, attesa la gravità dell'accaduto, Lei viene sospesa cautelativamente dalla prestazione per sei giorni con effetto di cessazione del Suo stato di malattia. In tale periodo, Le verrà corrisposta regolarmente la retribuzione.
Distinti saluti.
"La Società"

A seguito di una discussione telefonica con una collega, avvenuta peraltro su un dispositivo mobile di proprietà della sanzionata, la lavoratrice viene messa in regime di sospensione cautelare.

In parole povere, il datore di lavoro ha facoltà unilaterale di di allontanare dall'azienda - per il tempo strettamente necessario - il lavoratore durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in azienda del lavoratore possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori turbamenti.

Orbene. la lavoratrice, dopo aver depositato insieme al suo rappresentante sindacale le controdeduzioni ed esauriti i sei giorni del provvedimento, torna a lavorare come da lettera consegnata a mano:

"La società" nella persona del suo rapp.te legale, nel confermare che Ella potrà riprendere regolare servizio al termine del periodo di sospensione disposto con lettera del (....), dispone che, in attesa delle definizioni che saranno prese in ordine al procedimento disciplinare che La riguarda, tale servizio dovra' essere svolto presso la sede della (....) con orario di lavoro (....)
timbro e firma

Non sono certo una cultrice della materia ma, ho provato a documentarmi e ci sono alcune cose che non mi tornano:

  • è da escludersi che la sospensione abbia natura di sanzione disciplinare, onde l'applicazione della sospensione non deve essere preceduta dalla procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, il che - del resto - è abbastanza ovvio, posto che la sospensione ha la specifica funzione di evitare la presenza del lavoratore in azienda per il tempo necessario all'esaurimento della procedura, onde del tutto illogico sarebbe pretendere l'adozione di una procedura disciplinare per la stessa applicazione della sospensione. Per questo tipo di sospensione l'applicazione va in genere sempre inserita nell'ambito di una procedura disciplinare, per cui nessun provvedimento del genere può essere adottato nei confronti del lavoratore, se questi non sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare.

E da qui deduco che l'istituto della sospensione cautelare sia stato utilizzato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per mettere in atto il provvedimento disciplinare vero e proprio che, ovviamente non può e non deve essere questo ma ben altro.

  • La sospensione cautelare c.d. propedeutica o funzionale all’esercizio del potere disciplinare non può che essere adottata in via strettamente strumentale ad un possibile futuro licenziamento, onde la sospensione cautelare non potrà mai essere applicata, non solo in assenza di contestazione degli addebiti, ma anche ove gli addebiti contestati non siano comunque suscettibili di condurre al licenziamento, atteso che può essere tutelata l'esigenza aziendale di allontanare il dipendente - teoricamente passibile di licenziamento - ma non può certo, tramite la sospensione cautelare, essere tutelata ogni e qualsiasi esigenza di sospendere immediatamente il rapporto

Si suppone leggendo il paragrafo sopra, che il fine ultimo è il licenziamento della dipendente. Ma, è possibile che una discussione seppur animata possa dare al datore di lavoro questo potere? Inoltre, perchè far tornare al lavoro la dipendente se la procedura non è ancora conclusa? Peraltro mettendola in una stanza con solo una sedia, una scrivania, un telefono, un bloc notes e quattro penne biro? ma...

  • la Suprema Corte (6), si esprime in tal senso: "la sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale, se non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può essere applicata dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, solo nel senso che egli può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore stesso, ferma peraltro la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione in relazione al perdurante rapporto di lavoro, laddove, invece, se normativamente o convenzionalmente prevista, può legittimare - oltre alla sospensione dell'attività lavorativa - anche quella della controprestazione retributiva, se espressamente contemplata. La relativa durata è limitata al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura cui la sospensione accede e la sua efficacia è destinata ad esaurirsi non appena tale procedura sia ultimata, con l'ulteriore conseguenza che, se interviene il licenziamento del lavoratore, il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente ossia alla data di sospensione cautelare del dipendente, mentre se non interviene alcun licenziamento, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni sono rimaste sospese, salvo il risarcimento del danno, ove sia ravvisabile altresì violazione degli obblighi di correttezza e lealtà, ovvero per lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività lavorativa con i conseguenti riflessi professionali"(così Cass. sez. un. n. 3319/1986).

Diciamo, in termini del tutto ipotetici, che domani sia l'ultimo giorno utile per la chiusura della procedura. la dipendente ha ripreso la sua attività lavorativa, seppur in totale isolamento già da due giorni. Si deve aspettare una lettera di licenziamento retroattiva, cioè con la data di 15 giorni fa?

Forse ho capito male, ma da quello che ho letto sembra proprio di si.

Di certo sarà l'organo competente, a tempo debito, colui che giudicherà la legittimità di tutta questa storia, naturalmente vagliando tutti gli aspetti contrattuali che qui non sono stati esposti per brevità, sta di fatto che, e questo è un parere del tutto personale, il mondo del lavoro è diventato una savana piena di sciacalli pronti ad avventarsi sulle carcasse dei lavoratori, sempre più vessati, sempre più oppressi.



mercoledì 11 giugno 2008

Le solite tresche in ufficio


Di Chica Mala

Questa mattina arrivo in ufficio, come al solito mezz’ora prima e appena varco la soglia della reception le mie colleghe mi sorridono con aria maliziosa.

Io chiedo loro “cosa c’è?” “cosa è successo?” e loro mi raccontano qualcosa in merito a una delle fanciulle che lavora con me, data per dispersa da lunedì scorso: era al bar di fronte a fare colazione con una delle guardie giurate del nostro istituto di vigilanza.

La signorina in questione è, a detta sua fidanzata fedelissima, lui è altrettanto impegnato ma questa simpatia (mmm.. qualcosa di più) va avanti ormai da tempo e i conti non tornano.

Trippi ha spiegato bene altrove, cosa sta succedendo nella testa della ragazza, il classico tipo di persona fatta di certezze e straconvinta di essere sempre nel giusto (l’avevamo soprannominata burqa per il suo integralismo morale). Nel momento in cui i suoi capisaldi hanno cominciato a vacillare ha anche maturato l’idea di non venire più al lavoro, pensando così di sfuggire a ciò che la sua mente (e il suo corpo aggiungerei) invece la portano a sentire.

Venerdì scorso mi aveva manifestato l’intenzione di dimettersi, mi precipito da lei e dopo un’ora di colloquio mi convinco di averla dissuasa ma, al rientro dal week end non si presenta in ufficio, non manda certificato di malattia, non invia lettera di dimissioni.

Vorrei a questo punto fare delle riflessioni del tutto personali su questa storia:

Visto e considerato che il colloquio lo feci io e trovai il suo curriculum interessante, mi piacque immediatamente per i suoi modi gentili, per la mitezza e per la spigliatezza, vorrei dire, con il senno di poi che:

a) con tutta probabilità sono totalmente negata per la selezione del personale;

b) propongo di introdurre come prassi la perizia psichiatrica prima dell’assunzione;

c) propongo di somministrare, ai soggetti repressi e pseudo bigotti il bromuro prima di arrivare sul posto di lavoro, altrimenti fanno danni a se stessi e agli altri.


Ognuno ha il suo modo di gestire le questioni emotive ma, addirittura scappare dal posto di lavoro, così, senza una spiegazione, non lo trovo corretto, né nei confronti dei colleghi né del datore di lavoro tanto meno verso la propria persona.


Mi sento di dire un'ultima cosa: se questa ragazza fugge dal lavoro per non sottomettersi alle tentazioni, quindi per non tradire il suo fidanzato perfetto, che ci faceva al bar proprio con l'agitatore dei suoi sensi? e poi, un fidanzato che davanti ad estranei, alla sua richiesta di un gesto amorevole le risponde "non rompere, è già tanto che non ti scorreggio addosso", un paio di cornini, se non addirittura un paio di ceffoni non seli merita? SUVVIA!
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