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giovedì 16 giugno 2011

Pagherò

E ci credo che vogliano aumentare l'età pensionabile, se già adesso l'INPS pur di raccattare soldi eroga multe a vecchine ultracentenarie! Screenshot Messaggero Veneto
Mentre il governo che non aumenta le tasse ma tutto il resto ci aumenta l'età pensionabile (a 65 anni anche le donne dal 2018), l'INPS cerca di raccattare soldi alla disperata. Altro che legge dei grandi numeri, altro che cartelle pazze, qui la pazzia è la notifica a una pensionata di 106 anni di 13 mila euro di multa, pagabili in un centinaio di comode rate da 125 euro per i prossimi 9 anni. Verrebbe da dire che più che l'ottimismo a profumare la vita della vecchina ci pensa il fisco!
La signora e i suoi figli hanno incaricato uno studio di consulenti del lavoro per difendere la propria posizione, in tutta onesta, a 105 anni, non mi sarei data neanche la pena di rispondere e, per citare mio padre, mi sarei limitata ad emettere una cambiale, un bel pagherò al 31 febbraio 2020!

venerdì 30 aprile 2010

Finchè la barca va...

La zattera della Medusa - Gericault 1819 Louvre

lasciala andare, o affondare, a seconda dei colpi di vento o di tempesta.
Ed è un pò quello che sta succedendo nel mondo del lavoro, in cui a saldare il conto della crisi sono le piccole imprese, i loro dipendenti e relative famiglie.
Settimana scorsa, subito dopo una conversazione con Dan sul tema lavoro e investimenti sui lavoratori, vengo a sapere che un collega è stato licenziato, così su due piedi. Licenziamento con effetto immediato. La comunicazione della decisione alle 18.00, a casa dal giorno dopo (il mese di preavviso comunque retribuito).
Quella per cui lavoro è una azienda scissa in tante piccole micro società, in ogni società da 4 a 14 dipendenti, sotto il numero per cui entra in gioco l'articolo 18. Nessun'altra tutela se non il riconoscimento delle indennità che spettano per legge, in questo caso il preavviso e la liquidazione.
Il collega potrà poi aggiungersi alla lunga lista di persone che chiedono la disoccupazione ordinaria.
Ieri poi, è toccato a un'amica, anche lei impiegata in una piccola azienda, con le stesse caratteristiche della mia. La fine del rapporto di lavoro era nell'aria da un pezzo, esattamente da quando ha iniziato ad avere dei problemi familiari e di salute. Al rientro in ufficio la datrice di lavoro le ha chiesto di rimettersi in malattia o di dare le dimissioni. Al suo rifiuto le ha consegnato la lettera di licenziamento, con la premessa che intendeva chiudere quel ramo di azienda e la richiesta di firmare in basso, per presa visione. La mia amica non ha firmato e le ha detto che avrebbe fatto vedere il documento prima di riconsegnarlo.
Ora che ci siano delle difficoltà tangibili nelle piccole aziende è evidente, che alcune invece usino il sistema per eliminare personaggi scomodi e potare i rami secchi lo è altrettanto.
Nell'azienda del Signore delle tempeste hanno colto l'opportunità per mandare in mobilità i dipendenti cui mancavano un paio d'anni alla pensione.

La proposta non rifiutabile?

A casa per i prossimi due anni con lo stipendio pagato per l'80% dall'INPS e il restante dall'azienda. La convenienza è evidente, si evita di pagare stipendi con scatti di anzianità consistenti per rimpiazzare le vecchie leve con contratti di somministrazione o atipici. Questo a dicembre, ora è arrivato il taglio degli straordinari e circolano voci di corridoio sulla vendita della società (controllata da una multinazionale francese).
Quella che è la mia esperienza e percezione personale è stata appena confermata dai dati Istat su marzo.
La disoccupazione colpisce ormai 2,194 milioni di persone (tasso del 8,8%), neanche a dirlo il primato va ai giovani(27,7%). Le prime a essere sacrificate sono le donne, ne sono rimaste a casa quasi il 5% in più contro lo 0,9% degli uomini (comunque in crescita rispetto a marzo dello scorso anno del 10%).

Ecco perchè con Chica mala ci siamo mosse in sinergia per dare subito tutte le informazioni all'amica licenziata per chiedete l'indennità di disoccupazione ordinaria e per impugnare il licenziamento.

Ed ecco il messaggio di chica stamattina tramite posta elettronica:


"ciao!! per quello di cui abbiamo parlato stamattina ho chiesto conferma:
- ha fatto bene a non firmare, che le mandino a casa la raccomandata.
- la disoccupazione come abbiamo detto basta che vada all'inps con la lettera di cessazione
- invia lettera di impugnazione di licenziamento e poi sicuramente andra a conciliare in camera del lavoro, le spettano dai 6 ai 12 mesi di buona uscita se tutto va bene.
tienimi aggiornata!!!".

Lo farò senza dubbio.
Perchè va bene stare tutti nello stesso mare disastrato che è l'Italia, ma ho la sensazione che mentre certi capitani d'impresa facciano magheggi e mareggi dall'alto dei loro yacht a prova di tempesta o al sicuro in solidi traghetti sia la bassa manovalanza, il lavoratore comune a dover sputare a acqua e sangue sulla "Zattera della Medusa".



giovedì 22 aprile 2010

Malattia, arriva la certificazione telematica

fonte foto
E' di questi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della circolare INPS n 60 del 16/04/2010 con cui viene resa nota la procedura per la certificazione telematica della malattia nel settore privato.

Cosa cambia per chi percepisce l'indennità dall'INPS? Vediamolo in dettaglio.

Dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici curanti (dipendenti del SSN o in regime di convenzione), in rete tra loro e con l'INPS devono trasmettere all’Inps (con le credenziali di accesso fornite loro dal ministero dell'economia e delle finanze), attraverso il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale, ma se siete dei comuni cittadini come me potete trattarlo come un'entità astratta che mette in contatto tra loro e con l'INPS i medici), il certificato di malattia del lavoratore e rilasciano all’interessato una copia del certificato con diagnosi e codice della malattia e una dell'attestato di malattia privo di diagnosi per il datore di lavoro (o un numero di certificato per scaricare il documento dal sito dell'INPS).
Deve contenere:
-codice fiscale del lavoratore;
-residenza o domicilio abituale;
-eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
-codice di diagnosi,
-data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
-modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il certificato viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del lavoratore sul proprio sito internet (in cui ci si logga con un apposito PIN da richiedere agli sportelli, al call center 803164 e per via telematica o con il codice fiscale e il numero del certificato).
L’attestato di malattia è disponibile online anche per il datore di lavoro pubblico o privato in possesso di PIN e autorizzazione.
In linea teorica dunque niente più fila alle poste per spedire la raccomandata all'INPS e al datore di lavoro entro il secondo giorno tranne "i casi di impossibilità di invio telematico". Vale a dire se al medico cade la linea internet o non l'ha mai avuta e comunque per i primi 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa i medici potranno rilasciare i certicati alla vecchia maniera!

giovedì 3 dicembre 2009

Il diritto di star male


di Trippi

Giuro che se c'è qualcosa che non ho mai capito è il diritto alla malattia: il funzionamento degli orari di reperibilità, l'invio dei certificati entro i due giorni o la consegna al rientro in ufficio. Quanto bisogna mancare per avere diritto al rimborso dall'INPS piuttosto che dall'azienda? L'importo rimborsato in busta perchè cambia? Il mio compagno viene pagato al 100%, io al 90!

Per quale motivo, poi ci sono aziende che non ti pagano se non stai a casa almeno un tot di giorni? Nel periodo nero, quello in cui ho collezionato ore di lavoro assurdo nonostante fossi regolarmente assunta, l'azienda non riconosceva la malattia sotto i tre giorni. Per fortuna non ebbi mai necessità. Ma in compenso avevo colleghe che avevano trovato il sistema per riposarsi e già che c'erano lo facevano a lungo. Ogni mese infilavano i giorni strategicamente, a cavallo di week end o periodi di lavoro particolarmente devastante. Giovani fragili donne ventenni che soffrivano di tutti i mali catalogati dalla scienza medica.

Un paio di anni fa ho scoperto sulla mia pelle che si ha il diritto al rimborso dei giorni di assenza dall'Inps anche in caso di contratto a progetto. Basta inviare i certificati medici rossi, quelli rilasciati dal medico di base, entro i termini di legge. Peccato che a me non l'avesse detto nessuno e quando l'ho saputo era ormai troppo tardi.
Ecco io questa cosa dell'invio della raccomandata entro i due giorni la trovo assurda. Perchè se uno sta male davvero, oppure è immobilizzato a casa o all'ospedale, come fa ad andare alle poste a fare un invio? Oppure molto banalmente a compilare tutti quei dati pedanti e ridondanti? Non dovrebbe essere sufficiente il codice fiscale?

Tutte queste differenze nelle modalità e nei tempi di certificazione dipendono dai contratti? Io e due persone a me care ultimamente abbiamo fatto ricorso a questo diritto in modi diversi e per motivi differenti.

Nel mio caso con un full time e un contratto a tempo indeterminato è bastato inviare alla mia società (via fax) copia dei certificati rilasciati dall'ospedale, i giorni di prognosi richiesti dal medico che mi ha operato e il certificato rosso del medico di famiglia che certificava la richiesta.

Una mia amica, invece, ha dovuto chiedere al medico di certificarle almeno 10 giorni di malattia, altrimenti la sua datrice di lavoro non le avrebbe pagato le giornate. Nonostante abbia due bambini piccoli (uno di 7 e uno di 3 anni) e teoricamente dovrebbe poter stare a casa anche per la loro malattia, non può stare male per uno o due giorni, come spesso capita quando si hanno figli di quell'età o perchè molto banalmente ci si ammala, ma si guarisce in una settimana.
Sorvoliamo poi sulla maternità! Lo spauracchio di qualsiasi datore di lavoro. La spada di Damocle sul collo di ogni donna in età fertile!

Personalmente penso che la malattia sia un diritto del quale non si deve abusare, ma penso che si dovrebbe uniformare l'accesso, la gestione e il rimborso. In una parola semplificare!! E' chiedere troppo?


venerdì 10 ottobre 2008

I mercati sono fermi! Cassintegriamoci!





Di Chica Mala

E’ fresca la notizia che il gruppo FIAT ha incrementato il ricorso alla cassa integrazione.

Rispetto all’annuncio di luglio dei vertici della casa automobilistica della Mole, a quanto pare la necessità di ridurre la produzione, alla luce dell’aggravarsi della crisi economica e del conseguente stallo dei mercati, è aumentata, così da dover aggiustare il tiro aggiungendo 4 settimane alla “rosea” previsione estiva.

Meno male che i sindacati davano FIAT come un’azienda solida e ben riposizionata sui mercati, ha rinnovato la gamma dei modelli grazie soprattutto ai lavoratori, determinanti per il suo rilancio.

Essendo argomento di grande attualità, cerchiamo di comprendere i meccanismi che portano le imprese ad utilizzare questa forma di sostegno prevista dalla nostra legislazione.

Esistono due tipi di cassa integrazione:
· cassa integrazione guadagni ordinaria
· cassa integrazione guadagni straordinaria

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono e quali sono le differenze.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva dovuta a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o a situazioni temporanee di mercato.
Le imprese devono presentare la domanda alle sedi INPS, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L’importo erogato al lavoratore corrisponde all’80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.L’importo del trattamento ordinario però, non può superare un limite massimo mensile (per il 2008 è di Euro 858.58, elevato a 1031.93 in caso di stipendio superiore a Euro 1857.48).
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi (in determinate aree elevato a 24 mesi). Per le imprese edili e quelle del settore lapideo, la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane (elevato a 52 settimane quando si tratta di una riduzione oraria).
Se il lavoratore in CI svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, decade il diritto all’erogazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell’attività lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali di:
Imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
Imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti;
Imprese di vigilanza.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario
La scelta dei lavoratori da porre in CI deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l’azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di CI.
La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario. La domanda deve contenere il programma di risanamento che l’impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell’ultimo triennio.
Gli importi sono corrisposti nella stessa misura utilizzata per la CI ordinaria.
La CI straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interveti ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.
I termini di decadenza e sospensione sono gli stessi della CI ordinaria.

Bene! Esaurito l’argomento, visti i termini e le modalità dei principali interventi a sostegno delle imprese in difficoltà, possiamo momentaneamente abbandonare il filone delle “catastrofi” all’italiana e tornare, finalmente, a temi più frivoli.

Alla prossima!





giovedì 9 ottobre 2008

Il posto è mobile. Qual piuma al vento - I parte


Di Chica Mala



La crisi economica ormai, da spauracchio si è elevata a vera e propria realta'. L'odore di recessione è pari al tanfo delle fogne di Calcutta. Le aziende tracollano, minacciano il fallimento e che fanno per sanare i loro dissestati bilanci?



Licenziano! In massa!



Si ristruttura, si riorganizza, si studiano eventuali riconversioni e tutti i lavoratori che non possono essere ricollocati nel futuribile assetto societario, hanno la "fortuna" di poter usufruire del trattamento di integrazione salariale straordinaria, in una parola: MOBILITA'.



Un argomento che mi tocca da vicino, del quale sento parlare tutti i giorni ultimamente. La mobilità è il futuro che si prospetta davanti a tanta gente che conosco e che incontro ogni mattina. le domande si affollano, si cerca di capire come funziona, chi ne può beneficiare e in quali termini, allora perchè non fare un sunto di quello che la Legge Italiana prevede.






Le imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria che nel corso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, né di ricorre a procedure alternative possono avviare la procedura di mobilità per il lavoratori in esubero.



A tal fine l'impresa deve dare preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere indirizzata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.





Ma cosa deve contenere questa comunicazione ?









  • L'indicazione dei motivi che hanno determinano la situazione di eccedenza;



  • l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentono di adottare misure alternative;



  • l'indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;



  • l'indicazione dei tempi di attuazione del programma di mobilità;



  • l'indicazione delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma;



  • l'indicazione del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.


Alla comunicazione va allegata copia della della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.



Copia di tale comunicazione deve essere inviata alla direzione provinciale del lavoro.



A richiesta delle rappresentanze sindacali e delle rispettive associazioni, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e la possibilità di un sia pur parziale riassorbimento di esso anche attraverso contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.



Tale procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa. Decorso questo temine, l'impresa comunica alla direzione provinciale del lavoro i risultati della consultazione e i motivi dell'eventuale esito negativo di essa.



In difetto di accordo la direzione provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame e può formulare proposte per il conseguimento di un accordo. Tale ulteriore esame deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.



Raggiunto l'accordo sindacale, o, comunque, esperita la procedura, l'impresa può collocare in mobilità i lavoratori in esubero, comunicando loro il recesso nel rispetto dei termini di preavviso.



L'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascuno di essi del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello d'inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori, deve essere comunicato alla direzione regionale del lavoro, alla competente commissione regionale ed alle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori.


Per ora è tutto. Prossimamente Parleremo dell'indennità di mobilità e dei soggetti beneficiari.





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