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venerdì 28 novembre 2008

La moltiplicazione dei pani e dei pesci


COME ORGANIZZARE IL LAVORO SU TURNI - DA 3 DIPENDENTI OTTENERE IL RISULTATO DI 4

Oggi parliamo, anche se in termini marginali, di un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore: l'organizzazione del lavoro su turni.

Proviamo a partire da qui:

I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero (Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).

Se il mondo del lavoro fosse perfetto, una sentenza della Cassazione, sarebbe sufficiente per riaffermare i diritti di un turnista; la realtà purtroppo è differente.
Quando il costo del lavoro diventa insostenibile per un'azienda, l'imprenditore decide di ottimizzare le risorse a sua disposizione pianificando l'avvicendamento dei suoi dipendenti con modalità estemporanee. Per fare un esempio, se si rende necessario coprire 24 ore di lavoro su 7 giorni a settimana e si hanno a disposizione 3 unità non sarà mai possibile, con 8 ore di lavoro al giorno cadauno, farli riposare, le soluzioni che si prospettano sono 2 -
  • Assumere una quarta persona, in modo tale da poter gestire i riposi spettanti a tutti;
  • Allungare l'orario di lavoro da 8 a 12 ore così da poter gestire i riposi di 3 persone e risparmiare quindi in termini di costi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende medio-piccole optano per il secondo caso. E' la strada più rischiosa ma, paradossalmente, si è più predisposti a rischiare sanzioni e vertenze piuttosto che vedere sfumare margini (seppur esigui) di guadagno.

Questo modus operandi porta ad un altro problema, l'alto tasso di malattia, o meglio, il dipendente, sottoposto a stress visto il carico di ore lavorate si ammala molto più che il dipendente con orari fissi. La reazione a catena ormai è innescata. Per coprire il turno di un collega malato gli altri due sono costretti a lavorare ininterrottamente fino al rientro del mutuato. E prevedibile a questo punto, che presto anche i due sani si ammaleranno, (se intenzionalmente o meno, non sta a me giudicarlo). Cominceranno a lamentarsi per il carico di ore e per i riposi che non possono godere, inizieranno a soffrire del fatto che la loro qualità di vita in termini privati ha raggiunto livelli inumani e cercheranno con ogni mezzo di ritagliarsi quegli spazi che spettano loro di diritto ma dei quali non possono usufruire. Fattostà che a questo punto, per tutelarsi e per evitare che gli impiegati diano forfait uno degli strumenti utilizzato sovente dal datore di lavoro è la pianificazione dei turni con scarso preavviso. Alcuni pianificano settimanalmente, altri ogni tre giorni, altri ancora addirittura oggi per domani.

Il beneficio tratto dall'imprenditore "illuminato" è quello di tenere sempre in scacco il dipendente, mantenendolo in regime di eterna reperibilità.

Non mi piace parlare con cognizione di causa, non è mia abitudine raccontare di cose che non ho visto ma delle quali ho solo sentito parlare. Sono testimone oculare di questa speculazione perpetrata ai danni di persone che hanno bisogno di lavorare, per due lunghi anni ho organizzato piani di lavoro con direttive impartite da un'azienda senza scrupoli, che sfrutta la gente e la priva di tutti quei privilegi che un cittadino italiano, onesto e produttivo si merita.

Perchè il Legislatore, l'Esecutivo e la Magistratura sono immobili davanti a fenomeni di questo genere? Perchè, dobbiamo, pur di guadagnare qualcosa, subire "regole" medievali, da servi della gleba?

Non venite a dire che è colpa della recessione, sono tutte cazzate! la colpa è nostra, di tutti noi. E' la nostra paura, che si chiami "mutuo da pagare" o "tasse scolastiche dei figli" o "frigorifero da cambiare" si tramuta nell'orrore di una vita fatta di soprusi e insoddisfazione.



Arbeit Macht Frei

Di Chica Mala






Si! il lavoro rende liberi.



Il lavoro ti da la possibilità di guadagnare soldi che poi il sabato potrai andare a spendere allegramente con la tua famigliola da "Mulino Bianco" al centro commerciale.



Il lavoro ti dona un'identità, fa sapere al mondo che tu SEI, produci, e lo fai felice di dare un contributo alla società.




Il lavoro ti rende parte di un gruppo, tu sei l'azienda e l'azienda sei tu, insieme percorrete un cammino fatto di gioie e dolori, uniti, fedeli e grati luno all'altra.




Ma quando mai!!




Lo stipendio basta a malapena per fare la spesa al discount e per pagare luce, gas e telefono. Se ti si caria un dente sei finito! se ti si spacca la macchina sono lacrime amare, se ti si rompe la caldaia ti aspetta un inverno di docce gelate.




Identità? non sei nessuno! sei un numero di matricola una "risorsa", l'azienda non sa nemmeno chi sei. La "premiata ditta" ti liscia il pelo quando ha bisogno del tuo operato ma quando diventi una ciabatta vecchia e scomoda ti da un calcio nel culo e, buonanotte fiorellino!




Piacere a tutti, mi chiamo Stefania e ho 36 anni. lavoro da una vita e ho fatto di tutto per portare a casa la pagnotta tutti i mesi da quando ho finito di studiare (poco per la verita'). Mio padre mi ha insegnato che il lavoro è sacro e questo principio per lui doveva sempre essere in cima alla scala di valori, io ci ho creduto, perchè un uomo buono e saggio come lui non avrebbe mai potuto sbagliare.




Ma non divaghiamo...dicevo, sono Stefania e ho 36 anni, single e vivo a Milano. Sono un operaia di 4 livello CCNL multiservizi, il mio contratto di lavoro al punto 4 dice:


ella è inquadrata come operaia al IV livello della classificazione del personale del CCNL citato. la Sua qualifica sarà quella di addetta al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti, nonchè di addetta al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici, facendo esplicito richiamo all'accordo del 3 dicembre 2003, allegato al CCNL su indicato. La qualifica assegnataLe implica lo svolgimento di più mansioni connesse tra loro che riassumiamo, anche se in modo non esaustivo, nelle seguenti: reception, custodia, centralino telefonico, smistamento posta, accoglienza visitatori e portierato, servizio informazioni. Sempre nella logica di offrire massime garanzie alla committenza Ella provvederà al rilevamento dei visitatori avvalendosi, se del caso, di un apposito sistema informatico predisposto dalla scrivente e fornito dalla committenza. Oltre a quanto si qui detto devono ritenersi comprese nei suoi compiti tutte le altre azioni qui non elencate, confacenti al Suo livello di inquadramento, che risultino necessarie ed opportune per il miglio andamento del servizio affidato e per l'interesse dell'azienda. L'azienda si riserva la facoltà di modificare, per esigenze tecnico organizzative la sua qualifica e dunque le mansioni ad ella affidate nell'ambito delle previsioni del CCNL applicato con riferimento al medesimo livello di inquadramento, ivi ricomprese, per esemplificazione quella di pulitore addetto al lavaggio (....), addetta al riassetto e al rigovernamento dei locali, addetta al facchinaggio (....)


Ella potrà operare in stretta sinergia con un Istituto di Vigilanza al quale sarà collegata con specifiche apparecchiature. Al fine di identificare la Sua appartenenza alla nostra società Ella dovrà indossare la divisa di servizio che dovrà essere sempre portata in perfetto ordine e nella sua completezza.




Ebbene si! Esiste un contratto del genere. Ci avreste mai creduto? Non ci credevo nemmeno io ma è così e anche il mio rappresentante sindacale mi conferma che è tutto legale, o quanto meno al limite della legalità.




Ciò che fa vacillare i miei capisaldi però, non è questo, bensì il fatto che da anni ,sulla carta, le mie mansioni sono di basso profilo ma la mia azienda mi affida (affidava) compiti di ben altro concetto.






  • Come può un operaia di 4 livello, predisporre i turni di 20 e più persone, auto-approvarseli e renderli noti ai colleghi?


  • Come può un'operaia di 4 livello, approvare e autorizzare ferie e permessi?


  • Come può un'operaia di 4 livello, essere utilizzata come referente tra la società e l'azienda committente e inviare comunicazioni ufficiali all'una e all'altra compagine?


  • Come può un'operaia di quarto livello elaborare report e tabulati utilizzando le sue conoscenze informatiche (non certo da operaia), per l'ottimizzazione del servizio svolto?


  • Come può un'operaia di 4 livello, essere individuata quale responsabile e coordinatrice delle attività di altre persone?


Ve lo dico io come: con una nomina ufficiale, con il giusto inquadramento contrattuale e con uno stipendio adeguato.

Mi ripeto per l'ennesima volta: mi chiamo Stefania, ho 36 anni, operaia e guadagno 1.188,00 euro lorde al mese.




E' un dolore per me offendere la memoria di mio padre, indefesso lavoratore e aziendalista fino alla fine ma, non ci credo più.


La logica del profitto ha reso noi lavoratori carne da macello. Esigere rispetto è diritto insindacabile del più forte, privilegio della classe dirigente, nessun paria può ribellarsi a questa consuetudine radicata. la pena per chi esce dal sistema è la punizione esemplare, che sia un monito per tutti!




giovedì 27 novembre 2008

La sospensione cautelativa

Di Chica Mala

(...) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del CCNL applicato, attesa la gravità dell'accaduto, Lei viene sospesa cautelativamente dalla prestazione per sei giorni con effetto di cessazione del Suo stato di malattia. In tale periodo, Le verrà corrisposta regolarmente la retribuzione.
Distinti saluti.
"La Società"

A seguito di una discussione telefonica con una collega, avvenuta peraltro su un dispositivo mobile di proprietà della sanzionata, la lavoratrice viene messa in regime di sospensione cautelare.

In parole povere, il datore di lavoro ha facoltà unilaterale di di allontanare dall'azienda - per il tempo strettamente necessario - il lavoratore durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in azienda del lavoratore possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori turbamenti.

Orbene. la lavoratrice, dopo aver depositato insieme al suo rappresentante sindacale le controdeduzioni ed esauriti i sei giorni del provvedimento, torna a lavorare come da lettera consegnata a mano:

"La società" nella persona del suo rapp.te legale, nel confermare che Ella potrà riprendere regolare servizio al termine del periodo di sospensione disposto con lettera del (....), dispone che, in attesa delle definizioni che saranno prese in ordine al procedimento disciplinare che La riguarda, tale servizio dovra' essere svolto presso la sede della (....) con orario di lavoro (....)
timbro e firma

Non sono certo una cultrice della materia ma, ho provato a documentarmi e ci sono alcune cose che non mi tornano:

  • è da escludersi che la sospensione abbia natura di sanzione disciplinare, onde l'applicazione della sospensione non deve essere preceduta dalla procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, il che - del resto - è abbastanza ovvio, posto che la sospensione ha la specifica funzione di evitare la presenza del lavoratore in azienda per il tempo necessario all'esaurimento della procedura, onde del tutto illogico sarebbe pretendere l'adozione di una procedura disciplinare per la stessa applicazione della sospensione. Per questo tipo di sospensione l'applicazione va in genere sempre inserita nell'ambito di una procedura disciplinare, per cui nessun provvedimento del genere può essere adottato nei confronti del lavoratore, se questi non sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare.

E da qui deduco che l'istituto della sospensione cautelare sia stato utilizzato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per mettere in atto il provvedimento disciplinare vero e proprio che, ovviamente non può e non deve essere questo ma ben altro.

  • La sospensione cautelare c.d. propedeutica o funzionale all’esercizio del potere disciplinare non può che essere adottata in via strettamente strumentale ad un possibile futuro licenziamento, onde la sospensione cautelare non potrà mai essere applicata, non solo in assenza di contestazione degli addebiti, ma anche ove gli addebiti contestati non siano comunque suscettibili di condurre al licenziamento, atteso che può essere tutelata l'esigenza aziendale di allontanare il dipendente - teoricamente passibile di licenziamento - ma non può certo, tramite la sospensione cautelare, essere tutelata ogni e qualsiasi esigenza di sospendere immediatamente il rapporto

Si suppone leggendo il paragrafo sopra, che il fine ultimo è il licenziamento della dipendente. Ma, è possibile che una discussione seppur animata possa dare al datore di lavoro questo potere? Inoltre, perchè far tornare al lavoro la dipendente se la procedura non è ancora conclusa? Peraltro mettendola in una stanza con solo una sedia, una scrivania, un telefono, un bloc notes e quattro penne biro? ma...

  • la Suprema Corte (6), si esprime in tal senso: "la sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale, se non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può essere applicata dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, solo nel senso che egli può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore stesso, ferma peraltro la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione in relazione al perdurante rapporto di lavoro, laddove, invece, se normativamente o convenzionalmente prevista, può legittimare - oltre alla sospensione dell'attività lavorativa - anche quella della controprestazione retributiva, se espressamente contemplata. La relativa durata è limitata al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura cui la sospensione accede e la sua efficacia è destinata ad esaurirsi non appena tale procedura sia ultimata, con l'ulteriore conseguenza che, se interviene il licenziamento del lavoratore, il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente ossia alla data di sospensione cautelare del dipendente, mentre se non interviene alcun licenziamento, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni sono rimaste sospese, salvo il risarcimento del danno, ove sia ravvisabile altresì violazione degli obblighi di correttezza e lealtà, ovvero per lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività lavorativa con i conseguenti riflessi professionali"(così Cass. sez. un. n. 3319/1986).

Diciamo, in termini del tutto ipotetici, che domani sia l'ultimo giorno utile per la chiusura della procedura. la dipendente ha ripreso la sua attività lavorativa, seppur in totale isolamento già da due giorni. Si deve aspettare una lettera di licenziamento retroattiva, cioè con la data di 15 giorni fa?

Forse ho capito male, ma da quello che ho letto sembra proprio di si.

Di certo sarà l'organo competente, a tempo debito, colui che giudicherà la legittimità di tutta questa storia, naturalmente vagliando tutti gli aspetti contrattuali che qui non sono stati esposti per brevità, sta di fatto che, e questo è un parere del tutto personale, il mondo del lavoro è diventato una savana piena di sciacalli pronti ad avventarsi sulle carcasse dei lavoratori, sempre più vessati, sempre più oppressi.



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