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giovedì 27 novembre 2008

La sospensione cautelativa

Di Chica Mala

(...) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del CCNL applicato, attesa la gravità dell'accaduto, Lei viene sospesa cautelativamente dalla prestazione per sei giorni con effetto di cessazione del Suo stato di malattia. In tale periodo, Le verrà corrisposta regolarmente la retribuzione.
Distinti saluti.
"La Società"

A seguito di una discussione telefonica con una collega, avvenuta peraltro su un dispositivo mobile di proprietà della sanzionata, la lavoratrice viene messa in regime di sospensione cautelare.

In parole povere, il datore di lavoro ha facoltà unilaterale di di allontanare dall'azienda - per il tempo strettamente necessario - il lavoratore durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in azienda del lavoratore possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori turbamenti.

Orbene. la lavoratrice, dopo aver depositato insieme al suo rappresentante sindacale le controdeduzioni ed esauriti i sei giorni del provvedimento, torna a lavorare come da lettera consegnata a mano:

"La società" nella persona del suo rapp.te legale, nel confermare che Ella potrà riprendere regolare servizio al termine del periodo di sospensione disposto con lettera del (....), dispone che, in attesa delle definizioni che saranno prese in ordine al procedimento disciplinare che La riguarda, tale servizio dovra' essere svolto presso la sede della (....) con orario di lavoro (....)
timbro e firma

Non sono certo una cultrice della materia ma, ho provato a documentarmi e ci sono alcune cose che non mi tornano:

  • è da escludersi che la sospensione abbia natura di sanzione disciplinare, onde l'applicazione della sospensione non deve essere preceduta dalla procedura di cui all'art. 7 dello Statuto, il che - del resto - è abbastanza ovvio, posto che la sospensione ha la specifica funzione di evitare la presenza del lavoratore in azienda per il tempo necessario all'esaurimento della procedura, onde del tutto illogico sarebbe pretendere l'adozione di una procedura disciplinare per la stessa applicazione della sospensione. Per questo tipo di sospensione l'applicazione va in genere sempre inserita nell'ambito di una procedura disciplinare, per cui nessun provvedimento del genere può essere adottato nei confronti del lavoratore, se questi non sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare.

E da qui deduco che l'istituto della sospensione cautelare sia stato utilizzato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per mettere in atto il provvedimento disciplinare vero e proprio che, ovviamente non può e non deve essere questo ma ben altro.

  • La sospensione cautelare c.d. propedeutica o funzionale all’esercizio del potere disciplinare non può che essere adottata in via strettamente strumentale ad un possibile futuro licenziamento, onde la sospensione cautelare non potrà mai essere applicata, non solo in assenza di contestazione degli addebiti, ma anche ove gli addebiti contestati non siano comunque suscettibili di condurre al licenziamento, atteso che può essere tutelata l'esigenza aziendale di allontanare il dipendente - teoricamente passibile di licenziamento - ma non può certo, tramite la sospensione cautelare, essere tutelata ogni e qualsiasi esigenza di sospendere immediatamente il rapporto

Si suppone leggendo il paragrafo sopra, che il fine ultimo è il licenziamento della dipendente. Ma, è possibile che una discussione seppur animata possa dare al datore di lavoro questo potere? Inoltre, perchè far tornare al lavoro la dipendente se la procedura non è ancora conclusa? Peraltro mettendola in una stanza con solo una sedia, una scrivania, un telefono, un bloc notes e quattro penne biro? ma...

  • la Suprema Corte (6), si esprime in tal senso: "la sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale, se non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può essere applicata dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, solo nel senso che egli può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore stesso, ferma peraltro la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione in relazione al perdurante rapporto di lavoro, laddove, invece, se normativamente o convenzionalmente prevista, può legittimare - oltre alla sospensione dell'attività lavorativa - anche quella della controprestazione retributiva, se espressamente contemplata. La relativa durata è limitata al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura cui la sospensione accede e la sua efficacia è destinata ad esaurirsi non appena tale procedura sia ultimata, con l'ulteriore conseguenza che, se interviene il licenziamento del lavoratore, il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente ossia alla data di sospensione cautelare del dipendente, mentre se non interviene alcun licenziamento, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni sono rimaste sospese, salvo il risarcimento del danno, ove sia ravvisabile altresì violazione degli obblighi di correttezza e lealtà, ovvero per lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività lavorativa con i conseguenti riflessi professionali"(così Cass. sez. un. n. 3319/1986).

Diciamo, in termini del tutto ipotetici, che domani sia l'ultimo giorno utile per la chiusura della procedura. la dipendente ha ripreso la sua attività lavorativa, seppur in totale isolamento già da due giorni. Si deve aspettare una lettera di licenziamento retroattiva, cioè con la data di 15 giorni fa?

Forse ho capito male, ma da quello che ho letto sembra proprio di si.

Di certo sarà l'organo competente, a tempo debito, colui che giudicherà la legittimità di tutta questa storia, naturalmente vagliando tutti gli aspetti contrattuali che qui non sono stati esposti per brevità, sta di fatto che, e questo è un parere del tutto personale, il mondo del lavoro è diventato una savana piena di sciacalli pronti ad avventarsi sulle carcasse dei lavoratori, sempre più vessati, sempre più oppressi.



8 commenti:

pytta ha detto...

"...mettendola in una stanza con solo una sedia, una scrivania, un telefono, un bloc notes e quattro penne biro"

il mobbing è da combattere....chi mobbizza è un incapace, perchè il mobbing viene posto in essere con metodi subdoli....e quando si usano metodi subdoli vuol dire che si è privi di competenza nel merito di ciò che si fa....nel caso specifico, del proprio lavoro....

Unknown ha detto...

pytta mi trovi assolutamente d'accordo...

Trippi ha detto...

che senso di schifo!
Non possono sempre farla franca però, forse la colpa ce l'abbiamo anche noi, quando abbassiamo la testa, scendiamo a compromessi inaccettabili, spinte dal bisogno di quei due soldi alla fine del mese. Mi auguro che chi si è rifiutato di scendere a patti con te, che lo chiedevi con i dovuti modi, non ceda ora, perchè viene mostrato un atteggiamento duro.

Anonimo ha detto...

anke io appena messo in sospesnione cautelativa... perchè ho causato la perdita dei dati del mio direttore... ma sono io il tecnico dei pc? no.

Unknown ha detto...

caro anonimo. alla fine mi hanno licenziato.
ma ho trovato un posto dove sto bene e, col senno di poi ringrazio i farabutti che hanno macchinato affinchè io me ne andassi.
affidati ad un buon sindacato o aun consulente del lavoro e fai causa a quella gente!

Anonimo ha detto...

e pensare che noi abbiamo un lavoratore che gioca 8 ore su 8 e non riusciamo a sbatterlo fuori per colpa dell'articolo 18

Anonimo ha detto...

Il dieci di agosto ho ricevuto dal mio datore di lavoro la sospensione cautelativa da allora sono a casa non ho saputo più niente cosa devo fare

Anonimo ha detto...

Sono stato sospeso cautelativamente,per una discussione con un collega sul lavoro.è trascorso già un mese e il mio delegato sindacale quando lo chiamo nn risponde mai a tel.anche lui lavora con l'azienda dove avoro io,e per giunta e stato nominato responsabile della sicurezza sul lavoro
cosa posso fare? Percepiro lo sti pendio?

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