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Dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici curanti (dipendenti del SSN o in regime di convenzione), in rete tra loro e con l'INPS devono trasmettere all’Inps (con le credenziali di accesso fornite loro dal ministero dell'economia e delle finanze), attraverso il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale, ma se siete dei comuni cittadini come me potete trattarlo come un'entità astratta che mette in contatto tra loro e con l'INPS i medici), il certificato di malattia del lavoratore e rilasciano all’interessato una copia del certificato con diagnosi e codice della malattia e una dell'attestato di malattia privo di diagnosi per il datore di lavoro (o un numero di certificato per scaricare il documento dal sito dell'INPS).
Deve contenere:
-codice fiscale del lavoratore;
-residenza o domicilio abituale;
-eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
-codice di diagnosi,
-data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
-modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il certificato viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del lavoratore sul proprio sito internet (in cui ci si logga con un apposito PIN da richiedere agli sportelli, al call center 803164 e per via telematica o con il codice fiscale e il numero del certificato).
L’attestato di malattia è disponibile online anche per il datore di lavoro pubblico o privato in possesso di PIN e autorizzazione.
In linea teorica dunque niente più fila alle poste per spedire la raccomandata all'INPS e al datore di lavoro entro il secondo giorno tranne "i casi di impossibilità di invio telematico". Vale a dire se al medico cade la linea internet o non l'ha mai avuta e comunque per i primi 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa i medici potranno rilasciare i certicati alla vecchia maniera!
E' di questi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della circolare INPS n 60 del 16/04/2010 con cui viene resa nota la procedura per la certificazione telematica della malattia nel settore privato.
Cosa cambia per chi percepisce l'indennità dall'INPS? Vediamolo in dettaglio.
Dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici curanti (dipendenti del SSN o in regime di convenzione), in rete tra loro e con l'INPS devono trasmettere all’Inps (con le credenziali di accesso fornite loro dal ministero dell'economia e delle finanze), attraverso il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale, ma se siete dei comuni cittadini come me potete trattarlo come un'entità astratta che mette in contatto tra loro e con l'INPS i medici), il certificato di malattia del lavoratore e rilasciano all’interessato una copia del certificato con diagnosi e codice della malattia e una dell'attestato di malattia privo di diagnosi per il datore di lavoro (o un numero di certificato per scaricare il documento dal sito dell'INPS).
Deve contenere:
-codice fiscale del lavoratore;
-residenza o domicilio abituale;
-eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
-codice di diagnosi,
-data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
-modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il certificato viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del lavoratore sul proprio sito internet (in cui ci si logga con un apposito PIN da richiedere agli sportelli, al call center 803164 e per via telematica o con il codice fiscale e il numero del certificato).
L’attestato di malattia è disponibile online anche per il datore di lavoro pubblico o privato in possesso di PIN e autorizzazione.
In linea teorica dunque niente più fila alle poste per spedire la raccomandata all'INPS e al datore di lavoro entro il secondo giorno tranne "i casi di impossibilità di invio telematico". Vale a dire se al medico cade la linea internet o non l'ha mai avuta e comunque per i primi 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa i medici potranno rilasciare i certicati alla vecchia maniera!
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