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venerdì 10 ottobre 2008

I mercati sono fermi! Cassintegriamoci!





Di Chica Mala

E’ fresca la notizia che il gruppo FIAT ha incrementato il ricorso alla cassa integrazione.

Rispetto all’annuncio di luglio dei vertici della casa automobilistica della Mole, a quanto pare la necessità di ridurre la produzione, alla luce dell’aggravarsi della crisi economica e del conseguente stallo dei mercati, è aumentata, così da dover aggiustare il tiro aggiungendo 4 settimane alla “rosea” previsione estiva.

Meno male che i sindacati davano FIAT come un’azienda solida e ben riposizionata sui mercati, ha rinnovato la gamma dei modelli grazie soprattutto ai lavoratori, determinanti per il suo rilancio.

Essendo argomento di grande attualità, cerchiamo di comprendere i meccanismi che portano le imprese ad utilizzare questa forma di sostegno prevista dalla nostra legislazione.

Esistono due tipi di cassa integrazione:
· cassa integrazione guadagni ordinaria
· cassa integrazione guadagni straordinaria

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono e quali sono le differenze.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva dovuta a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o a situazioni temporanee di mercato.
Le imprese devono presentare la domanda alle sedi INPS, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L’importo erogato al lavoratore corrisponde all’80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.L’importo del trattamento ordinario però, non può superare un limite massimo mensile (per il 2008 è di Euro 858.58, elevato a 1031.93 in caso di stipendio superiore a Euro 1857.48).
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi (in determinate aree elevato a 24 mesi). Per le imprese edili e quelle del settore lapideo, la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane (elevato a 52 settimane quando si tratta di una riduzione oraria).
Se il lavoratore in CI svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS, decade il diritto all’erogazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell’attività lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali di:
Imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
Imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti;
Imprese di vigilanza.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario
La scelta dei lavoratori da porre in CI deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l’azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di CI.
La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario. La domanda deve contenere il programma di risanamento che l’impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell’ultimo triennio.
Gli importi sono corrisposti nella stessa misura utilizzata per la CI ordinaria.
La CI straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interveti ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.
I termini di decadenza e sospensione sono gli stessi della CI ordinaria.

Bene! Esaurito l’argomento, visti i termini e le modalità dei principali interventi a sostegno delle imprese in difficoltà, possiamo momentaneamente abbandonare il filone delle “catastrofi” all’italiana e tornare, finalmente, a temi più frivoli.

Alla prossima!





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