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venerdì 10 ottobre 2008

Il posto è mobile. Qual piuma al vento - II parte


Di Chica Mala






Abbiamo già parlato della procedura di mobilità e dell'iter che le imprese devono percorrere per avviarla. Ora possiamo affrontare l'altro aspetto: la parte che riguarda da vicino il lavoratore licenziato, ovvero l'indennità di mobilità.


Come accennato nel post precedente, una volta conclusa la procedura di riduzione del personale, L'imprenditore deve inviare alla direzione regionale del lavoro l'elenco dei dipendenti in esubero. Deve tassativamente indicare per ognuno di loro qualifica, inquadramento, età e carichi familiari; inoltre deve indicare i criteri utilizzati per l'individuazione dei lavoratori posti in mobilità.



Chi può beneficiare dell'indennità?




  • Gli operai, gli impiegati e i quadri con contratto a tempo indeterminato licenziati da aziende rienranti nell'ambito di applicazione della CIGS (cassa integrazioni guadagni straordinaria) ed il cui rapporto di lavoro sia stato risolto a causa di licenziamenti collettivi o per riduzione del personale , in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro.


  • I lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di propria specifica domanda, sempreché il licenziamento dipenda da una totale cessazione dell'attività aziendale (...)


  • I lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura stessa.


  • I soci di cooperative di lavoro


  • I lavoratori di imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto con più di 15 dipendenti


  • I lavoratori a domicilio iscritti nelle liste di mobilità


  • Nei limiti stabiliti, i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Sono invece esclusi dal beneficio





  • I dipendenti delle imprese edili


  • I dirigenti e gli apprendisti


  • I lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori stagionali


  • I dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali.

L'indennità spetta in misura del 100% del trattamento per i primi 12 mesi; l' 80% del trattamento dal tredicesimo mese.


La durata del trattamento varia in relazione all'età del lavoratore e all'ambito territoriale in cui si trova l'unità produttiva da cui è stato licenziato:



  • Se il lavoratore ha meno di 40 anni la durata del trattamento è di 12 mesi (24 nel mezzogiorno)

  • Se il lavoratore ha un'età compresa tra i 40 e i 50 anni la durata del trattamento è di 24 mesi (36 nel mezzogiorno)

  • Se il lavoratore ha più di 50 anni la durata del trattamento è di 36 mesi (48 nel mezzogiorno).

Comunque sia il trattamento di mobilità non può avere una durata superiore all'anzianità maturata presso l'azienda che ha licenziato il lavoratore.


L'indennità è erogata dall'INPS a seguito della presentazione da parte dei lavoratori interessati di apposita domanda, al centro per l'impiego del luogo di residenza.


La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di licenziamento.


Il lavoratore, in casi specifici, può ottenere il pagamento dell'indennità anticipatamente, in un unica soluzione.


L'anticipazione spetta anche se il lavoratore collocato in mobilità inizi un'attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio.


Il lavoratore può essere cancellato dalle liste di mobilità e decade il beneficio dell'indennità



  • Se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenta regolarmente

  • Se non accetta l'offerta di un lavoro professionalmente equivalente inquadrato ad un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto all'inquadramento di provenienza

  • Se non accetta, in mancanza di un impiego aventi le caratteristiche di cui sopra, di prestare opere o servizi di pubblica utilità

  • Se non risponde, senza giusta causa, alla convocazione da parte degli uffici preposti, per sottoporsi ad un colloquio finalizzato ad una possibile ricollocazione

  • Se è stato assunto con contratto full time ed indeterminato

  • Se si è avvalso della facoltà di percepire in unica soluzione l'indennità di mobilità

  • Se ha percepito l'indennità per il periodo massimo previsto dalla legge.

Ora che abbiamo tutte queste informazioni, le idee sono un po' più chiare; La mobilità, in tutte le sue sfaccettature non è più un mistero così fitto e, anche se l'argomento è sempre attuale e all'ordine del giorno, anche per interposta persona, possiamo passare ad altro.


Nei prossimi post, vedremo come funziona un'altro istituto usato ed abusato: la cassa integrazione.









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