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martedì 4 marzo 2008

DIMISSIONI volontarie - nuova normativa

A partire dal 5 marzo le dimissioni p0tranno essere presentate al datore di lavoro utilizzando esclusivamente l'apposito modulo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le dimissioni presentate in qualsiasi altra forma saranno nulle e non potranno essere accettate.

Il modulo potrà essere compilato collegandosi on line al sito del ministero oppure racandosi presso uno dei soggetti abilitati (direzione provinciale de lavoro, direzione regionale del lavoro, comuni e centri per l'impiego).

La nuova normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, ai contratti collaborazione continuativa, a progetto, occasionali, ai contratti di associazione in partecipazione ed ai contratti di lavoro instaurati dalle società cooperative.

fonte:
LEGGE 17 Ottobre 2007 , n. 188
Disposizioni in materia di modalita’ per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche’ del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e’ presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche’ dal prestatore d’opera e dalla perstatrice d’opera, pena la sua nullita’, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita’ di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche’ dai centri per l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche’ i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui
l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche’ spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita’ di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi’ definite le modalita’ per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita’ definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identita’ del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche’ l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita’ di cui al secondo periodo del
comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita’ attraverso le quali e’ reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche’ al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie gia’ previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Nella nostra azienda una lavoratrice ha presentato le dimissioni su carta comune e non sul modulo prestabilito. Poi non si è più presentata al lavoro e dopo averle inviato raccomandata con l'invito a rientrare entro 5 giorni è stata da noi licenziata.
Oggi abbiamo scoperto che non è possibile trattenere i giorni di mancato preavviso. Secondo me non è giusto. In questo modo tutti quelli tenuti a rispettare il periodo di preavviso potrebbero aggirare l'ostacolo facendo la stessa cosa (immaginate per esempio una persona con sei mesi di preavviso !!!!)

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