Di Chica Mala
La crisi economica ormai, da spauracchio si è elevata a vera e propria realta'. L'odore di recessione è pari al tanfo delle fogne di Calcutta. Le aziende tracollano, minacciano il fallimento e che fanno per sanare i loro dissestati bilanci?
Licenziano! In massa!
Si ristruttura, si riorganizza, si studiano eventuali riconversioni e tutti i lavoratori che non possono essere ricollocati nel futuribile assetto societario, hanno la "fortuna" di poter usufruire del trattamento di integrazione salariale straordinaria, in una parola: MOBILITA'.
Un argomento che mi tocca da vicino, del quale sento parlare tutti i giorni ultimamente. La mobilità è il futuro che si prospetta davanti a tanta gente che conosco e che incontro ogni mattina. le domande si affollano, si cerca di capire come funziona, chi ne può beneficiare e in quali termini, allora perchè non fare un sunto di quello che la Legge Italiana prevede.
Le imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria che nel corso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, né di ricorre a procedure alternative possono avviare la procedura di mobilità per il lavoratori in esubero.
A tal fine l'impresa deve dare preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere indirizzata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Ma cosa deve contenere questa comunicazione ?
- L'indicazione dei motivi che hanno determinano la situazione di eccedenza;
- l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentono di adottare misure alternative;
- l'indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;
- l'indicazione dei tempi di attuazione del programma di mobilità;
- l'indicazione delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma;
- l'indicazione del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
Alla comunicazione va allegata copia della della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Copia di tale comunicazione deve essere inviata alla direzione provinciale del lavoro.
A richiesta delle rappresentanze sindacali e delle rispettive associazioni, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e la possibilità di un sia pur parziale riassorbimento di esso anche attraverso contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Tale procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa. Decorso questo temine, l'impresa comunica alla direzione provinciale del lavoro i risultati della consultazione e i motivi dell'eventuale esito negativo di essa.
In difetto di accordo la direzione provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame e può formulare proposte per il conseguimento di un accordo. Tale ulteriore esame deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Raggiunto l'accordo sindacale, o, comunque, esperita la procedura, l'impresa può collocare in mobilità i lavoratori in esubero, comunicando loro il recesso nel rispetto dei termini di preavviso.
L'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascuno di essi del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello d'inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori, deve essere comunicato alla direzione regionale del lavoro, alla competente commissione regionale ed alle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori.
Per ora è tutto. Prossimamente Parleremo dell'indennità di mobilità e dei soggetti beneficiari.