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giovedì 28 ottobre 2010

Al mercato della flessibilità del lavoratore con qualche perlina colorata e molte magie povere

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Mi chiedo cosa ne sarà di certe aziende dopo la stretta sull'orario di lavoro prevista nel nuovo Collegato approvato in via definitiva alla camera e in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Quando penso a "Certe aziende", in realtà ne ho in mente una ben precisa, anzi due. Quella in cui io e Chica mala ci smallopavamo 50 ore settimanali per una miseria con puntuale coda di fax e telefonate con l'ufficio del personale che casualmente sbagliava il conteggio in busta paga o ometteva di pagare la sesta giornata etc etc.
Mi viene poi in mente l'azienda rinomata, quella prestigiosa, per la quale lavoravo 16 ore al giorno, con la scusa degli straordinari forfettizzati e il telefono aziendale.
Certo, a sentire il nuovo premio nobel per l'economia, in Italia abbiamo fin troppe tutele. La mia personalissima convinzione, se devo dirla tutta, è che ci siano posti stratutelati e altri in cui più che la flessibilità vige la legge del più forte e chi ha bisogno deve abbassare la testa. Io avevo bisogno e ho abbassato la testa dalle 9 alle 11 ore di lavoro al giorno con il sabato o la domenica compresa, pranzo in 15 minuti al desk e pipì in subordine alla voglia o meno della collega demente di darti il cambio per il tempo necessario, erano la norma.
Tutto questo per uno stipendio che restava comunque bassissimo, perchè se parti da una paga bassa per quanto ti ammazzi di straordinari c'è poco da fare, il salario resta basso.

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Ecco di seguito le novità, penso che ne pagheranno le conseguenze tutte quelle microsocietà di servizi, appaltatrici e subappaltatrici, che tengono la propria manovalanza per il collo e/o per le palle (scusate ma quando ci vuole) pretendendo prestazioni e mansioni che andrebbero retribuite per legge ben diversamente.

 1) Violazione della durata massima settimanale dell'orario – 40 ore, salvo la possibilità per i contratti collettivi di stabilire una durata minore o di riferire l’orario alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno -. Sanzioni, da 100 a 750 euro, da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a oltre 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento; da 1.000 a 5.000 euro, con esclusione del pagamento ridotto, se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. Le stesse sanzioni sono previste per la violazione della normativa sul riposo settimanale. Ricordiamo che si tratta del diritto a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliere.

2) Le ferie sono un diritto costituzionale irrinunciabile. La durata è fissata dalla contrattazione collettiva in misura non inferiore a quattro settimane. Tre i periodi di ferie. Il primo, lungo almeno due settimane, deve essere goduto nel corso dell’anno di maturazione. Il secondo, sempre di 2 settimane può essere fruito anche frazionatamente purché entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto nazionale. Il terzo periodo è quello che eccede le 4 settimane e può essere fruito in modo frazionato secondo le modalità fissate dal Ccnl. Sanzioni, da 100 a 600 euro, da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a oltre 5 lavoratori o si è verificata per almeno 2 anni; da 800 a 4.500 euro, con esclusione del pagamento ridotto, se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni.

3) Riposo giornaliero. Il diritto prevede la fruizione di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Sanzioni. Da 50 a 150 euro, da 300 a 1.000 euro se la violazione si riferisce a oltre 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore; da 900 a 1.500 euro, con esclusione del pagamento ridotto, se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore. (fonte)

Altro punto sono le Maxi sanzioni per il sommerso e la nuova convenzione tra GDF e Uffici provinciali del lavoro. Mi chiedo a quale andrà incontro il datore di lavoro cosentino che ha assunto il suo lavoratore in "nero" 6 ore dopo la sua morte "bianca", mi chiedo se sarebbe cambiato qualcosa se avesse saputo di questo accordo di programma per la prevenzione del sommerso.
Sorvolo per il momento sulla questione della cosiddetta clausola compromissoria, cioè la possibilità ricorrere ad un arbitro in caso di controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro. Perchè tempo che qui gli unici a farne le spese saranno i lavoratori.

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Non dico poi che brividi mi corrono per la schiena quando leggo gli esiti del primo, pur necessario tavolo tra confindustria e sindacati per un patto sociale. Sarebbero già stati raggiunti i primi accordi su 4 punti: ammortizzatori sociali, Mezzogiorno, semplificazione amministrativa, ricerca e innovazione. La corsia preferenziale sarebbe stata accordata proprio agli ammortizzatori sociali in scadenza (con la richiesta di assicurare ai lavoratori in CIG l'80% della retribuzione anche durante la proroga della cassa integrazione in deroga, cifra che attualmente diminuisce progressivamente). Per citare la mia prof di diritto ed economia prima di chiamare all'interrogazione "nuovo giro nuovo vincitore"! E ho la vaga impressione che il fiocco nella giostra del calcio in culo non sarà esattamente un premio.

Le foto della giostra sono di Un Marziano a Verona.

Collegato Lavoro:



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