dal sito Merateonline, oggetto della controversia |
Ieri sono state pubblicate le motivazione della sentenza 35511 con la quale la Cassazione, quinta sezione penale, il 16 luglio 2010 ribaltando la condanna inflitta sia in primo grado a Lecco (giudice Massimiliano Magliacani) che in Appello a Milano (Presidente Giuseppe Bocelli) ha mandato assolto il direttore di Merateonline Claudio Brambilla dal delitto di omesso controllo della pubblicazione della lettera di un lettore ritenuta diffamatoria dai destinatari, l'allora ministro della giustizia Roberto Castelli e Giuseppe Magni sindaco di Calco e collaboratore del ministro. Si è trattato di una sentenza senza rinvio perché chiara nei contenuti sia in punto di fatto che di diritto. Il disposto è ineccepibile: il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nell'estate 2001 (Mol è nata il 1 giugno 2000) appare ( ?!? ) nella rubrica "Email " la lettera di un lettore con la quale si insinua che la notizia della buste contenente proiettili ricevute da Roberto Castelli e Giuseppe Magni è una bufala e che i due protagonisti della politica locale e nazionale l'avrebbero diffusa per farsi pubblicità. I due querelano, anche se poi Castelli spontaneamente ritira la denuncia. Giuseppe Magni no. Il direttore di Merateonline casca dalle nuvole e dichiara che non risulta che la lettera sia mai apparsa sul sito di Merateonline. Quindi non l'ha vista, non l'ha letta e non ne ha mai autorizzato la pubblicazione. Claudio Brambilla teme sia avvenuto un accesso non autorizzato da parte di un hacker che ha operato dall'esterno e presenta un esposto denuncia alla Procura di Lecco contro ignoti.
La sentenza di primo grado condanna Brambilla per omesso controllo. Il giudice Magliacani sorvola sull'assenza di alcuna prova certa che la lettera sia effettivamente apparsa sul sito. C'è una chiara sentenza della Cassazione, la 2912 del 16 febbraio 2004, che afferma la totale inattendibilità dell'esibizione di un foglio stampato tratto dalla schermata di un sito web se non certificato da un notaio o da un pubblico ufficiale che ne confermi l'origine e la data sia di pubblicazione che si stampa. Castelli e Magni hanno prodotto in giudizio solo una fotocopia di un testo non identificabile. Può averlo confezionato chiunque, in momento qualunque e per un qualsivoglia motivo. Manipolare un sito internet è facilissimo, basta conoscere un codice di accesso ed è fatta. Non è così per i giudici di Lecco e Milano e bisogna attendere la Suprema Corte per rimettere in linea fatti e ragionamenti, ivi inclusa una piccata censura sulle carenze procedurali e sugli aspetti gestionali del processo di primo grado. (da Merateonline)
Vi giro a questo punto il quesito posto da Galimberti su Il sole 24 ore sul tema, che coinvolge anche noi, autori di blog e gestori di "spazi virtuali" facilmente manipolabili da terze persone:
L'interpretazione della Corte, se vale per i direttori di testate online, vale a maggior ragione pure per i coordinatori di blog e forum, anche in questo caso salvi ovviamente i casi di concorso nel reato di diffamazione o comunque nell'attività criminosa dei partecipanti "virtuali".
In previsione di una futura regolamentazione della materia, la Cassazione pone anche un problema non secondario circa la interattività delle piattaforme digitali: come esigere ragionevolmente un controllo adeguato e costante da parte del responsabile del sito, considerata la facilità di interpolazione e di pubblicazione dei testi sul web?
1 commento:
Io credo che sia arrivato il momento per una normativa chiara per tutti, compresi i "piccoli" Bloggers che hanno anche loro il diritto di esprimere un'opinione.
Visto che adesso ci dovrebbe pensare, in parte, anche Romani, non sono proprio tranquillo.
Non dimentichiamo che è stato uno dei sostenitori della Legge Gasparri...
Daniele
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